Fondo Garanzia Viaggi



Contratto di vendita
Art 21 - Garanzie al turista per insolvenza/fallimento (art. 50 deI Cod. Tur.)
Ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n.79 (Cod. Tur.) e ss. mm., i contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie, prestate dall'Organizzatore e dall'Agente di viaggi intermediario, che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista.
All'acquirente del pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali le garanzie di cui all'art. 50, commi 2 e 3 del Cod. Tur. sono assicurate tramite l'adesione dell'agente di viaggio al Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. con sede in Roma, via Nazionale 60 (www.garanziaviaggi.it).
L'organizzatore indica gli estremi identificativi del soggetto giuridico che presta per suo conto le garanzie di cui all'art. 50, commi 2 e 3 del Cod. Tur. tramite idonea comunicazione al turista (scheda tecnica, catalogo, estratto conto, conferma di prenotazione del pacchetto turistico, ecc.).